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1. Green Pass in albergo, trasporti e test

OGGETTO: Green pass in albergo, centri termali e ulteriori misure su test covid, trasporti ed eventi sportivi
E’ necessario essere in possesso della certificazione verde per l’accesso ai seguenti servizi e attività (art. 9 bis del DL 52, introdotto dall’art. 3 c. 1 del DL 105):
– servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi e sportivi;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– concorsi pubblici
RISTORAZIONE AL CHIUSO PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE
Nelle FAQ presenti sul sito del Governo è precisato che “i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde.”
Nelle strutture ricettive l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, dato che l’art. 9 bis specifica espressamente che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
CENTRI TERMALI
Le FAQ del Governo precisano che: “Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche non deve essere munito di certificazione verde; l’obbligo di esibizione di una delle
certificazioni verdi previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista”.
BAMBINI
I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
I bambini che hanno più di 12 anni, per accedere a tali servizi, necessitano della certificazione verde che può essere ottenuta mediante vaccinazione, guarigione o test (che avrà una validità di 48h dal momento dell’effettuazione).
TEST
I test validi ai fini della certificazione verde e che permettono quindi l’ingresso ai servizi ed attività sopra elencati sono i seguenti:
• test molecolare
• test antigenico rapido effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma
nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione. Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.
COSTO DEI TEST ANTIGENICI IN FARMACIA
In forza di un accordo tra il ministro della Salute e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite è stato concordato un prezzo del test antigenico rapido di 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra ai 18 anni.
Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.
CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE
Con circolare del 4 agosto, il Ministro della Salute ha previsto le principali controindicazioni e precauzioni al vaccino e ha altresì previsto che, in attesa di definire il funzionamento del certificato di esenzione digitale, possano essere utilizzate le certificazioni cartacee di esenzione alla vaccinazione, ai fine di consentire l’accesso ai servizi e attività sopra elencati (servizi e attività di cui all’art. 9 bis).
La circolare elenca i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde. Per il momento, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi
Sanitari Regionali. Nel frattempo, le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella circolare.
I soggetti con certificato di esenzione ai sensi della circolare potranno quindi accedere ai servizi di cui all’art. 9 bis senza certificazione verde, presentando il certificato di esenzione che vale solo in riferimento a tale elenco di servizi ed attività.
NUOVO DECRETO LEGGE
Ieri sera si è riunito il Consiglio dei Ministri. E’ stato approvato un nuovo decreto-legge che introduce ulteriori misure che qui riassumiamo, per quanto di interesse, in attesa della pubblicazione del decreto.
TRASPORTI
A decorrere dal 1° settembre 2021, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione. In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza certificazione verde, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
EVENTI SPORTIVI
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.

Fonte: FTO Federazione Turismo Organizzato

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