Faq
Quando stipulare la polizza?
La Polizza può essere stipulata solo al momento della prenotazione. Non può essere stipulata in un secondo momento ma deve essere emessa contestualmente alla conferma.
Quanto costa l’assicurazione annullamento?
Il prezzo dell’assicurazione annullamento varia in base alla spesa del viaggio. Molte assicurazione fanno pagare una percentuale del viaggio (dal 3,5 al 5,5 % dell’importo totale del viaggio), altre vanno a scaglione di prezzo (fino a 1000 euro l’assicurazione costa 20 euro, da 1000 a 2000 costa 30 euro, ecc)
Fino a quando copre l’assicurazione annullamento?
L’assicurazione annullamento solitamente (dipende sempre dalle varie assicurazioni) copre fino al giorno della partenza.
Cosa copre l’assicurazione annullamento?
L’assicurazione annullamento copre solitamente gli annullamenti per malattia o infortuni. La maggior parte delle assicurazioni non coprono le malattie preesistenti o persone anziane. Alcune assicurazioni coprono anche la revoca ferie e incidenti domestici. Vi raccomandiamo di leggere attentamente le informazioni riportate sulle polizze.
L’assicurazione copre solo il viaggiatore?
No, l’assicurazione copre solitamente l’annullamento per motivi che “colpiscono” sia il viaggiatore che i parenti fino al secondo grado di parentela.
Cosa devo fare per annullare il viaggio e attivare l’assicurazione?
La procedura da seguire se non si potesse partire per il viaggio è la seguente:
- Avvisare l’agenzia di viaggio che annullerà il viaggio;
- Attivare l’assicurazione annullamento telefonando e aprendo il sinistro con il numero della polizza che solitamente è inclusa nei documenti di viaggio; alcune assicurazioni danno la possibilità di aprire il sinistro direttamente dal sito internet;
- Inviare la documentazione richiesta dall’assicurazione al momento dell’apertura del sinistro con raccomandata ricevuta di ritorno all’ufficio sinistri dell’assicurazione (solitamente i documenti necessari sono: certificato medico o cartella clinica, documenti di viaggio, estratto conto di prenotazione, estratto conto di penale, dati anagrafici inclusi di codice fiscale, coordinante bancarie, stato famiglia, copia della carta di identità);
Cosa non rimborsa l’assicurazione annullamento?
L’assicurazione annullamento non rimborsa la quota assicurativa, le quote di iscrizione dei tour operator, e i diritti di agenzia.
Cosa rimborsa l’assicurazione?
L’assicurazione annullamento rimborsa l’importo della penale trattenendosi la franchigia:
la franchigia va solitamente dal 5 al 25 % in base al motivo dell’annullamento
Come viene valutata la franchigia?
L’assicurazione ha una commissione medica che valuta i certificati medici o la cartella clinica e in base al motivo dell’annullamento viene applicata una franchigia diversa in base alla gravità della malattia/incidente: ad es. un annullamento per influenza avrà una franchigia più alta rispetto ad un annullamento per un incidente con ricovero ospedaliero
L’assicurazione rimborsa se non presento un certificato o un documento?
No, l’assicurazione rimborsa solo ed esclusivamente in presenza di un certificato medico o cartella clinica. Nei casi dove l’assicurazione rimborsi anche per motivi diversi servirà comunque una documentazione scritta (una lettera del datore di lavoro nel caso di revoca ferie, o perizia e dichiarazione di danni per incidenti domestici). La stessa commissione medica può fare dei controlli a domicilio.
Come si richiede il rimborso?
Il vostro Personal Travel Agent vi consegnerà una busta indirizzata alla compagnia assicurativa con i documenti necessari: estratto conto con le penali, contratto ecc.
Sarà vostra cura (per motivi di privacy) inserire la documentazione relativa all’annullamento come certificati medici e altro richiesta dalla compagnia e spedire il tutto per raccomandata con ricevuta di ritorno.
Esempio di annullamento viaggio:
COSTO VIAGGIO 1000 EURO – QUOTA ASSICURAZIONE 35 EURO – QUOTA ISCRIZIONE 65 EURO – totale come da contratto € 1.100 – PENALE ANNULLAMENTO 75%
Le quote che andranno perse sono la quota assicurativa di € 35 + la quota di iscrizione di € 65
– I 250 euro della quota viaggio non in penale verranno rimborsati dall’agenzia.
– Sui 750 euro in penale interviene l’assicurazione, che rimborserà il cliente trattenendosi la franchigia (immaginiamo che in questo caso sia il 20%)
750 x 20% = 150 euro
Il cliente quindi perderà 150 euro di franchigia + 35 quota assicurativa + 65 quota iscrizione. Il totale che il cliente perderà sarà di 250 euro.
Quindi su un totale pratica di € 1.100,
il cliente riceverà un rimborso di € 850
Green pass, firmato il regolamento a Bruxelles
Ora è davvero tutto pronto per l’introduzione in Europa del Digital Green Certificate. I presidenti delle istituzioni Ue (David Sassoli per il Parlamento, Ursula von der Leyen per la Commissione e Antonio Costa per il Consiglio Ue) hanno appena firmato a Bruxelles il regolamento che istituisce il pass dal 1° luglio. Da quella data, come anticipato, si potrà tornare a viaggiare liberamente nel vecchio continente, senza più il rischio di dover sottoporsi a regimi di quarantena.
Il certificato verde, anticipato in Italia da un sistema simile per i movimenti tra le aree a rischio, consente gli spostamenti, non solo ai vaccinati, ma anche a chi è guarito dal Covid o risulta negativo al tampone.
Il pass, riferisce Il Corriere della Sera, sarà gratuito e disponibile in tutte le lingue della Ue, in formato digitale e cartaceo. Il documento sarà sicuro, con un codice QR firmato elettronicamente e imporrà agli Stati membri di astenersi dall’introdurre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari di un certificato digitale Ue, a meno che non siano necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica.
Gli Stati che hanno già adottato propri green pass hanno 6 settimane di tempo per renderli compatibili con il modello Ue. Tutti i dati confluiranno nel Gateway, piattaforma informatica Ue resa operativo da inizio giugno e che fornisce le chiavi digitali.
PER I VACCINATI. I Paesi membri potranno decidere se il pass sarà valido già dopo la prima dose e potranno valutare se accettare altri vaccini, autorizzati a livello nazionale e non a livello Ue, come il russo Sputnik in Ungheria.
PER CHI È GUARITO. Niente quarantena e tampone per i sei mesi successivi al test che ha attestato la positività al Covid. Il green pass viene rilasciato comunque undici giorni dopo tale test, ovvero quando non si è più contagiosi.
NEGATIVI AL COVID. Chi non è vaccinato né guarito deve sottoporsi a un tampone (non sono validi i i fai-da-te), che se negativo dà diritto a un pass a tempo, la cui durata varia da Paese a Paese, ma che a livello comunitario è stato individuato in 72 ore per i Pcr o molecolari, di 48 ore per quelli rapidi antigenici. Libertà a ogni Stato di accettare o meno quelli rapidi, considerati meno attendibili. La Commissione ha stanziato 100 milioni di euro per aiutare gli Stati a dotarsi di test rapidi e abbassarne il prezzo.
«In questo giorno, 36 anni fa, veniva firmato l’accordo di Schengen. Cinque Stati membri all’epoca decisero di aprire reciprocamente le proprie frontiere. Questo è stato l’inizio di quello che oggi è per molti uno dei più grandi successi dell’Europa: la possibilità di viaggiare liberamente all’interno della nostra Unione», ha commentato la presidente della Commissione Ue von der Leyen.
La disponibilità di questi certificati dipende dall’efficienza e dalla velocità di ciascuna Regione nel predisporli. Solo dal 28 giugno tutti gli aventi diritto dovrebbero essere in grado di ottenere il green pass senza più ritardi.
Green pass, quanti dubbi. Dal 17 giugno è disponibile per alcuni degli aventi diritto, ma non per tutti. La disponibilità di questi certificati dipende dall’efficienza e dalla velocità di ciascuna Regione nel predisporli. Solo dal 28 giugno tutti gli aventi diritto dovrebbero essere in grado di ottenere il green pass senza più ritardi.
L’effettiva disponibilità del pass è solo uno dei dubbi che arrovellano in questi giorni gli italiani, tra cui i lettori del Sole24Ore che per l’appunto stanno mandando alla redazione molti quesiti su questi “certificati verdi” (come pure sono chiamati). A conferma dell’incertezza che regna in questa fase di debutto del pass. Cominciamo dalle basi.
Cos’è il green pass
La grande quantità di dubbi non deve stupire: è la prima volta che l’Italia e l’Europa istituiscono un sistema così articolato, per attestare – con un certificato – che il cittadino detentore del pass non rischia di diffondere il contagio da covid-19. Il pass questo è, in fondo: un attestato di non pericolosità. E lo si ottiene se ci si vaccina, se si è guariti da non più di sei mesi o se si ha un tampone negativo nelle ultime 48 ore.
Ma quali tamponi? Quali dosi di vaccino?
Ora però le cose cominciano a complicarsi. L’Italia ha stabilito che il green pass è ottenibile già dal 15esimo giorno dalla prima dose. Alcuni Paesi europei invece (come spiegato), per l’ingresso col pass, richiedono il completamento del ciclo vaccinale. All’Italia va bene ogni test, rapido o molecolare, ma alcuni Paesi potrebbero imporre quest’ultimo. Si consiglia di verificare le regole precise del Paese dove ci si intende recare. Le informazioni più aggiornate sui requisiti richiesti dai singoli Paesi europei sono consultabili sul sito ReopenUE.
A cosa serve il pass
Queste differenze sono figlie della duplice finalità del pass. Possiamo usarlo in Italia per accedere senza problemi a eventi sportivi, matrimoni, Rsa (ma per i dettagli si aspetta la conversione dei decreti 52 e 71 in legge). E per entrare in un Paese dell’Unione europea, dal primo luglio, senza subire restrizioni incompatibili con il turismo (tampone e quarantena obbligatori).
Come ottenere il pass
Una guida dettagliata è qui. In questa fase di passaggio, fino al 28 giugno (salvo ulteriori ritardi), bisognerà aspettare però che ci arrivino via sms o mail i codici univoci dei certificati. La ricezione confermerà infatti che il nostro pass è in effetti disponibile. Se abbiamo Spid o Cie (Carta identità elettronica), in alternativa, la via più comoda è installare l’app IO e aspettare comodamente la notifica che ci avverte della disponibilità del pass. Allora dovremo semplicemente aprire l’app, accedere (via Spid o Cie, appunto) e trovarci il pass, senza dover inserire nessun codice.
I ragazzi sotto i 13 anni per uscire dall’Italia e viaggiare in Europa che cosa devono fare?
Veniamo a domande più di dettaglio. Il regolamento europeo, in vigore dal primo luglio, stabilisce che i bambini sotto i 6 anni di età saranno esentati. Viaggiano tranquillamente con genitori muniti di pass. Dai 6 anni in su, però, dovranno sottoporsi a tampone per ottenere il pass o avere un attestato di guarigione (proprio come gli adulti, a differenza dei quali però al momento non potranno ottenere il pass con il vaccino).
Se io faccio il test per andare all’estero, poi come torno in Italia? Mi faranno un tampone in aeroporto?
Ogni ingresso in un Paese richiede l’esibizione del pass, che però scade presto se l’abbiamo ottenuto con il tampone (entro 48 ore). A meno di non fare “toccata e fuga”, quindi, dovremo rifare il tampone.
Quindi è valido come green pass il foglio con il QR dell’avvenuta vaccinazione?
Il pass si può mostrare come foglio stampato o direttamente come immagine sul cellulare. In entrambi i casi ha un QRCode che serve a verificarne la correttezza e in chiave anti-contraffazione. I verificatori (in aeroporto, all’ingresso a un evento…) leggeranno il QR-Code con un’app specifica. Il pass viene “interrogato” tramite una infrastruttura italiana ed europea, che contiene tutti i dati di riferimento (dei vaccini, dei guariti e di chi ha fatto il tampone). L’avvenuta vaccinazione si può tranquillamente dimostrare con il certificato cartaceo rilasciato in sede di vaccinazione. Detto questo, con o senza vaccino non si può viaggiare senza aver fatto un test rapido o molecolare. Pertanto il foglio non serve a nulla o, meglio, serve a essere tracciati.
A quale scopo?
Prima del decreto specifico sul green pass, che anticipa il regolamento europeo del primo luglio, le norme italiane erano provvisorie e permettevano l’uso – come pass – del semplice certificato vaccinale. Questo pass “analogico” però non ha mai avuto una concreta applicazione (certo non è stato riconosciuto in Europa). Il motivo per cui l’Ue ha messo in piedi tutta questa infrastruttura è per avere la certezza che i pass siano veridici. Dietro al QR-Code c’è infatti un sistema di firma elettronica, con crittografia. Un po’ come succede con la carta di identità elettronica, che è meno falsificabile di quella cartacea.
Le norme tutelano la privacy, dopo un lungo braccio di ferro tra Governo e Garante Privacy. A quanto si apprende dal Garante, alcuni aspetti restano aperti e sono rimandati alla conversione in legge dei decreti.
Non mi sono chiare le condizioni in cui viene revocato il green pass. Potete chiarirlo?
Se si è contagiati dal virus e questo stato è registrato da una struttura sanitaria, tale informazione finisce nella piattaforma centralizzata che quindi revoca il pass.
Per chi ha avuto problemi tecnici a ottenerlo, è possibile rivolgersi a qualche centro per il supporto tecnico di questa procedura?
Per tutte le informazioni è possibile contattare il Numero Verde della App Immuni 800.91.24.91, attivo tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
Per partecipare a eventi o cerimonie basta l’autocertificazione o il documento che certifica tampone effettuato o somministrazione di vaccino effettuata?
L’autocertificazione certo no, mentre alcune Regioni stanno chiedendo al Governo che possa valere anche il semplice documento di certificazione, invece del pass (che come dicevamo è il solo certificato digitale e sicuro, collegato a una piattaforma nazionale ed europea).
Anche il medico di base può fornire la certificazione del caso?
Sì, come anche i farmacisti, ed è una soluzione utile a chi ha difficoltà con gli strumenti digitali. Questi intermediari si collegano al sistema tessera sanitaria e stampano il certificato al posto dell’avente diritto. Si noti che il principale sindacato dei medici di famiglia, FIMMG, sta già facendo resistenza a questa facoltà, che costringerebbe i medici «a occupare la gran parte del tempo a fare fotocopie, facendoli apparire ai cittadini dei meri impiegati».
L’ordinanza del 22 febbraio del ministero della Salute “elimina gli elenchi di Paesi A, B, C, D ed E; elimina le limitazioni ai viaggi dall’Italia verso i Paesi dell’ex elenco E; abroga le ordinanze relative ai voli Covid tested e ai Corridoi turistici Covid free, in quanto superate”. Lo scrive con chiarezza, finalmente, la Farnesina sul suo sito Viaggiare Sicuri. Da oggi cadono i principali paletti imposti dalla pandemia ai viaggi, con alcune regole che restano in vigore e che vale la pena ricordare
OBBLIGO DI GREEN PASS E DPLF. Resta obbligatoria, precisa il ministero degli Esteri, la presentazione all’imbarco in formato cartaceo o digitale del formulario digitale di localizzazione del passeggero (digital Passenger Locator Form o dPLF). E tra i requisiti richiesti al rientro nel nostro Paese c’è il green pass rilasciato nei seguenti casi: vaccinazione completa con siero autorizzato dall’Ema, effettuata da meno di 9 mesi; vaccinazione completa con booster; duarigione da Covid da meno di 6 mesi; risultato negativo di test molecolare nelle 72 ore prima dell’ingresso in Italia o test antigenico 48 ore prima.
In assenza di certificazione verde, l’ingresso in Italia è possibile ma con obbligo di quarantena presso l’indirizzo indicato nel dPplf per un periodo di 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone, alla fine di tale periodo.
Esenti da qualsiasi obbligo i minori al di sotto dei 6 anni.
VIAGGI BEN PIANIFICATI E POLIZZA ANTI COVID. “Sebbene la nuova normativa vada verso una semplificazione e un progressivo ripristino dei viaggi da/per l’estero, l’emergenza sanitaria causata dal Covid-19 nel mondo non è conclusa. Tutti coloro che intendano recarsi all’estero, indipendentemente dalla destinazione e dalle motivazioni del viaggio, devono ancora considerare che qualsiasi spostamento, in questo periodo, può comportare un rischio di carattere sanitario, o comunque un rischio connesso all’emergenza sanitaria causata da Covid-19 (ad esempio, cancellazione di voli)”, tiene a precisare la Farnesina.
“In particolare – sottolinea – nel caso in cui sia necessario sottoporsi a test molecolare o antigenico per l’ingresso/rientro in Italia, si rammenta che i viaggiatori devono prendere in considerazione la possibilità che il test dia un risultato positivo. In questo caso, non è possibile viaggiare con mezzi commerciali e si è soggetti alle procedure di quarantena e contenimento previste dal Paese in cui ci si trova”.
Viaggiare Sicuri “raccomanda, pertanto, di pianificare con massima attenzione ogni aspetto del viaggio, contemplando anche la possibilità di dover trascorrere un periodo aggiuntivo all’estero, nonché di dotarsi di un’assicurazione sanitaria che copra anche i rischi connessi al Covid-19”.
INCOMING, OCCHIO AL GREEN PASS RAFFORZATO. Si torna a viaggiare, dunque, ma il governo chiede massima prudenza e raccomanda l’impiego di polizze ad hoc. Con un occhio all’incoming, la Farnesina ricorda poi come – almeno fino al 31 marzo – in Italia sia obbligatorio il green pass rafforzato (dato da vaccinazione o guarigione) per accedere ad alberghi e altre strutture ricettive; mezzi di trasporto pubblico sul territorio nazionale; convegni, congressi, sagre e fiere; feste conseguenti a cerimonie civili e religiose; musei e mostre o altri luoghi della cultura; centri termali (eccetto le prestazioni essenziali a fini riabilitativi e terapeutici), centri culturali, sociali e ricreativi, parchi tematici e di divertimento. Super green pass richiesto anche per la consumazione di cibi e bevande al banco o al tavolo, al chiuso e all’aperto, nei servizi di ristorazione.
Regole che non riguardano i minori di 12 anni e i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.
VACCINO SOLO PER I VOLI NAZIONALI. L’obbligo di green pass rafforzato – specifica Viaggiare Sicuri – non si applica ai voli (e in generale ai trasporti) internazionali, ma solo ai voli che collegano le città italiane. “Chi effettua un transito in Italia provenendo dall’estero e con destinazione fuori dall’Italia non è soggetto a tale obbligo, purché non lasci l’area transiti dell’aeroporto. Lo stesso vale in caso di transiti marittimi o terrestri (con treno o pullman). In tutti questi casi, salvo deroghe, è necessario presentare un tampone negativo all’imbarco per l’Italia”, si legge.
E ancora: “Il green pass rafforzato non è richiesto inoltre in caso di transito dall’Italia (per meno di 36 ore) con mezzo privato per raggiungere il porto o aeroporto di partenza verso una destinazione estera o in caso di attraversamento del territorio italiano, con mezzo privato, per raggiungere la propria destinazione all’estero”.
MASCHERINE QUANDO E COME. Inoltre, sempre fino al 31 marzo 2022, per l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico sul suolo nazionale (inclusi treni, traghetti e aerei) e per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto è obbligatorio indossare mascherine di tipo FFP2. Nei luoghi all’aperto è, poi, fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie 2e di indossarli laddove si configurino assembramenti o affollamenti”.
VACCINI AMMESSI. Viaggiare Sicuri ricorda, poi, che un certificato che attesti la somministrazione della prima dose di vaccino non è sufficiente ai fini dell’ingresso in Italia dall’estero. Riguardo alle tipologie di siero, il governo italiano ora riconosce l’equivalenza di tutti vaccini riconosciuti dall’Ema – Agenzia Europea per i Medicinali; del Covishield (Serum Institute of India), R-CoVI (R-Pharm), Covid-19 vaccine-recombinant (Fiocruz), prodotti su licenza di AstraZeneca.
“Tutti i cittadini stranieri vaccinati all’estero con tali vaccini – si legge – avranno diritto ad accedere, sul territorio nazionale, a tutti i luoghi e servizi per i quali è richiesto il green pass (anche rafforzato), senza necessità di scaricare esattamente quest’ultimo”
VIAGGIARE SICURI COME BUSSOLA. La Farnesina conclude, poi, ricordando come permangono “in alcuni Paesi del mondo misure qual sospensione del traffico aereo e chiusura delle frontiere marittime, aeree e terrestri. I voli sono ancora soggetti a cancellazioni. Si raccomanda di consultare sempre la compagnia aerea di riferimento per confermare l’operatività del proprio volo. La rimozione delle limitazioni agli spostamenti dall’Italia verso alcuni Paesi non esclude che questi Paesi possano ancora porre dei limiti all’ingresso di viaggiatori provenienti dall’Italia”.
La raccomandazione anche agli agenti di viaggi è consultare sempre la scheda del Paese di interesse su Viaggiare Sicuri per verificare eventuali regole e restrizioni all’ingresso nelle varie destinazioni.
OGGETTO: Green pass in albergo, centri termali e ulteriori misure su test covid, trasporti ed eventi sportivi
E’ necessario essere in possesso della certificazione verde per l’accesso ai seguenti servizi e attività (art. 9 bis del DL 52, introdotto dall’art. 3 c. 1 del DL 105):
– servizi di ristorazione per il consumo al tavolo, al chiuso;
– spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi e sportivi;
– musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
– piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
– sagre e fiere, convegni e congressi;
– centri termali, parchi tematici e di divertimento;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi e le relative attività di ristorazione;
– attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
– concorsi pubblici
RISTORAZIONE AL CHIUSO PRESSO LE STRUTTURE RICETTIVE
Nelle FAQ presenti sul sito del Governo è precisato che “i clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde.”
Nelle strutture ricettive l’accesso è riservato a chi è in possesso di una certificazione verde solo per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, dato che l’art. 9 bis specifica espressamente che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”. Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto a chi, cliente della struttura o cliente esterno, è in possesso di una certificazione verde, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
CENTRI TERMALI
Le FAQ del Governo precisano che: “Chi accede ai centri termali esclusivamente per usufruire dell’erogazione di prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche non deve essere munito di certificazione verde; l’obbligo di esibizione di una delle
certificazioni verdi previsto per i centri termali dall’art. 9-bis, comma 1, lett. f), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, non trova applicazione in caso di accesso alle attività dei centri termali limitatamente all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative e terapeutiche, per le quali risulti la prescrizione del proprio medico di famiglia o di uno specialista”.
BAMBINI
I bambini sotto i 12 anni sono esentati dalla certificazione verde per accedere alle attività e servizi per i quali nel nostro Paese è invece necessario il “green pass”, come mangiare seduti al tavolo in una sala al chiuso di un ristorante, visitare un museo o un parco di divertimento.
I bambini che hanno più di 12 anni, per accedere a tali servizi, necessitano della certificazione verde che può essere ottenuta mediante vaccinazione, guarigione o test (che avrà una validità di 48h dal momento dell’effettuazione).
TEST
I test validi ai fini della certificazione verde e che permettono quindi l’ingresso ai servizi ed attività sopra elencati sono i seguenti:
• test molecolare
• test antigenico rapido effettuato tramite tamponi nasali, orofaringei o nasofaringei effettuato da operatori sanitari o da personale addestrato che ne certifica il tipo, la data in cui è stato effettuato e il risultato e trasmette i dati per il tramite del Sistema Tessera Sanitaria alla Piattaforma
nazionale-DGC per l’emissione della Certificazione. Sono al momento esclusi autotest rapidi; test salivari; test sierologici.
COSTO DEI TEST ANTIGENICI IN FARMACIA
In forza di un accordo tra il ministro della Salute e i presidenti di Federfarma, Assofarm e FarmacieUnite è stato concordato un prezzo del test antigenico rapido di 8 euro per i minori di età compresa tra i 12 e i 18 anni e un costo calmierato di 15 euro per la fascia sopra ai 18 anni.
Il protocollo sarà valido fino al 30 settembre 2021 e l’elenco delle farmacie aderenti sarà pubblicato sul sito internet istituzionale del Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19.
CERTIFICAZIONI DI ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE
Con circolare del 4 agosto, il Ministro della Salute ha previsto le principali controindicazioni e precauzioni al vaccino e ha altresì previsto che, in attesa di definire il funzionamento del certificato di esenzione digitale, possano essere utilizzate le certificazioni cartacee di esenzione alla vaccinazione, ai fine di consentire l’accesso ai servizi e attività sopra elencati (servizi e attività di cui all’art. 9 bis).
La circolare elenca i soggetti che per condizione medica non possono ricevere o completare la vaccinazione per ottenere una certificazione verde. Per il momento, le certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2 potranno essere rilasciate in formato cartaceo e potranno avere una validità massima fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni; la durata di validità, sulla base delle valutazioni cliniche relative, verrà aggiornata quando sarà avviato il sistema nazionale per l’emissione digitale delle stesse al fine di consentirne la verifica digitale. Temporaneamente e fino al 30 settembre 2021, salvo ulteriori disposizioni, sul territorio nazionale sono validi i certificati di esclusione vaccinale già emessi dai Servizi
Sanitari Regionali. Nel frattempo, le regioni provvederanno a rivalutare le predette certificazioni alla luce dei criteri e contenuti indicati nella circolare.
I soggetti con certificato di esenzione ai sensi della circolare potranno quindi accedere ai servizi di cui all’art. 9 bis senza certificazione verde, presentando il certificato di esenzione che vale solo in riferimento a tale elenco di servizi ed attività.
NUOVO DECRETO LEGGE
Ieri sera si è riunito il Consiglio dei Ministri. E’ stato approvato un nuovo decreto-legge che introduce ulteriori misure che qui riassumiamo, per quanto di interesse, in attesa della pubblicazione del decreto.
TRASPORTI
A decorrere dal 1° settembre 2021, si introducono nuove norme per l’accesso e l’utilizzo ai mezzi di trasporto. Il criterio guida è la distinzione tra trasporti di medio-lunga percorrenza e trasporto pubblico a breve percorrenza, ad eccezione degli aerei per i quali non si prevede alcuna differenziazione. In base a questa suddivisione sarà consentito esclusivamente ai soggetti muniti di Certificazione verde l’accesso e l’utilizzo dei seguenti mezzi di trasporto:
1. aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
2. navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina;
3. treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Inter City, Inter City Notte e Alta Velocità;
4. autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
5. autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.
L’utilizzo degli altri mezzi di trasporto può avvenire anche senza certificazione verde, fatta salva l’osservanza delle misure anti contagio.
L’obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e alle persone che, per motivi di salute e in base alle indicazioni del CTS, non possono vaccinarsi.
EVENTI SPORTIVI
Per questa categoria, per gli eventi all’aperto, è possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro; per gli eventi al chiuso, il limite di capienza già previsto è innalzato al 35%.
Fonte: FTO Federazione Turismo Organizzato
Le tariffe che i tour operator pubblicano sui loro siti o cataloghi hanno una validità spesso annuale, questo significa che sono calcolati con largo anticipo rispetto alle partenze. Il costo dei pacchetti è stato calcolato in base al costo del carburante e del valore dell’euro di quel momento, entrambi i valori possono cambiare nel giro di poche settimane, figuriamoci nel giro di un anno.
I calcoli dei prezzi dei diversi pacchetti vacanze sono calcolati seguendo determinati parametri che sono riportati nelle ultime pagine dei cataloghi dei tour operator. In questi parametri sarà possibile visualizzare il valore della valuta di riferimento e il prezzo del petrolio, tenendo però sempre conto del fatto che si riferiscono al periodo in cui il catalogo è stato pubblicato.
C’è una precisa normativa di legge che prevede che l’operatore adegui il prezzo del pacchetto vacanze in base alle variazioni di prezzo del carburante e della valuta di riferimento, l’adeguamento va comunicato ai clienti almeno 20 giorni prima della partenza. La mutazione della tariffe può essere sia al rialzo che al ribasso.
Questa procedura, comunque, è illustrata nelle condizioni contrattuali di viaggio che l’operatore vi farà firmare quando prenotate la vostra vacanza. Per questo a volte succede che venga richiesto un supplemento prima della partenza in base all’andamento del dollaro/petrolio.
Il trasferimento privato consiste in una macchina privata che attende i clienti in aeroporto e li porta direttamente al loro hotel. Solitamente l’autista aspetta i clienti nell’area degli arrivi con un cartello riportante i nomi dei passeggeri.
Il trasferimento collettivo invece consiste in un pullman gt o pullmino che raccoglie piu persone dirette nella stessa destinazione, spesso collegando piu hotel della stessa zona. Il trasferimento collettivo comporta tempi di attesa un po’ piu lunghi ma con costi decisamente piu bassi rispetto al trasferimento privato.
I viaggi di gruppo sono quei viaggi ai quali prendono parte nuclei di persone che si muovono con unitarietà di mezzi, di meta. I viaggi di gruppo inoltre hanno una loro fisionomia influenzata dai gusti e dalle preferenze dei singoli individui che li ha indotti a scegliere quel determinato tipo di itinerario.
Si suddividono in varie tipologie:
- Tour minimo 2: il viaggio viene confermato anche con soli due partecipanti, non serve avere un minimo di partecipanti
- Tour di gruppo: il viaggio viene confermato al raggiungimento di un numero minimo di persone solitamente 20 per i viaggio in pullman, anche meno per i viaggi con il volato. La conferma per legge dei viaggi di gruppi deve arrivare entro 21 giorni dalla data di partenza.
- Tour di gruppo esclusiva italiana: il gruppo è costituito solamente da clientela italiana, quindi sia i servizi che ad esempio la ristorazione segue il piu possibile i gusti dei viaggiatori italiani.
- Tour di gruppo multilingue: il gruppo è costituito da clienti di piu nazioni, solitamente gli italiani sono inseriti con spagnoli e portoghesi. La guida farà le spiegazioni nelle due o tre lingue, è garantito l’italiano ovviamente.
Alcune compagnie danno la possibilità di effettuare il check in on line prima del volo per “risparmiare” tempo in aeroporto. Per poterlo effettuare bisogna inserire nel sito della compagnia aerea il numero di prenotazione di 6 cifre e il cognome. Stampando la carta d’imbarco ci si puo recare al baco del “dropp off” della compagnia evitando la coda dei banchi check in. Se si viaggia con il solo bagaglio a mano, una volta stampata la carta d’imbarco ci si puo recare direttamente al gate.
Ogni compagnia ha la sua politica per quanto riguarda la franchigia del bagaglio cosi come sul bagaglio a mano. Sul sito di ogni compagnia si possono trovare tutte le informazioni.
La normativa internazionale sul bagaglio a mano invece riguarda il cosa si puo portare, non sono infatti accettati nel bagaglio a mano i prodotti liquidi (creme, dentifrici, liquidi di qualsiasi genere) se non al massimo in boccettine da 100ml inserite in bustine trasparenti richiudibili. Oltre a questo non sono accettati oggetti appuntiti come forbici, taglierini ecc e cc..
Le etichette bagaglio vanno messe sia sul bagaglio da stiva che sul bagaglio a mano. Va sempre inserito il numero di cellulare e in andata va indicata la località e l’hotel di destinazione. Al ritorno l’etichetta va cambiata inserendo l’indirizzo di casa.